Estensione della fatturazione elettronica alle operazioni commerciali tra operatori italiani e operatori sanmarinesi
È operativo quanto previsto dal c.d. Decreto Crescita (DL34/2019) ossia l’estensione della fatturazione elettronica alle operazioni commerciali tra operatori italiani e operatori sanmarinesi.
L’obbligo decorrerà dal 1° luglio 2022; per il periodo transitario che va dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022 si potrà scegliere di continuare a emettere fatture cartacee ovvero fatture elettroniche. Nello specifico:
– dal 01.10.2021 al 30.06.2022 =>emissione di fatture o in forma cartacea o in forma elettronica;
– dal 01.07.2022 =>emissione di fatture solamente in forma elettronica.
Con particolare riferimento alle fatture di vendita:
Emissione di fatture cartacee
La fattura va emessa in 3 esemplari (2 per l’acquirente). La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dall’acquirente sammarinese vidimata con l’indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenente intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. tributario”.
Qualora non si riceva dall’acquirente entro 4 mesi dall’emissione della fattura il predetto esemplare della fattura cartacea vidimata dall’Ufficio Tributario di San Marino, dovrà inviare un’apposita comunicazione all’Ufficio Tributario (e per conoscenza alla Dir.Prov.di Pesaro-Urbino). Se entro 30 giorni, non ha ricevuto l’esemplare della fattura vidimata, dovrà emettere nota di variazione senza sanzioni e interessi.
L’Ufficio Tributario di San Marino, in relazione a ciascun operatore sammarinese, acquisisce a livello informatico i seguenti dati, relativi alle fatture di vendita emesse in formato cartaceo dagli operatori italiani presentate per il pagamento dell’imposta sammarinese:
˗ partita IVA e dati anagrafici del cedente;
˗ numero, data e imponibile della fattura.
Lo stesso Ufficio, entro il 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre, trasmette all’Amministrazione finanziaria italiana i dati sopra specificati, unitamente al numero ed ai dati identificativi degli operatori sammarinesi acquirenti.
Emissione di fatture elettroniche
Le fatture emesse da operatori italiani nei confronti di operatori sammarinesi che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione (da riportare in fattura), accompagnate da ddt / altro documento idoneo, sono trasmesse da SdI all’Ufficio Tributario di San Marino. Quest’ultimo, una volta verificato l’assolvimento dell’imposta sull’importazione:
˗ convalida la regolarità della fattura;
˗ comunica l’esito del controllo alla Direzione Provinciale di Pesaro-Urbino.
La non imponibilità ex artt. 8 e 9, DPR n. 633/72 è subordinata al fatto che l’Ufficio Tributario di San Marino convalidi la regolarità della fattura.
Tramite il servizio di consultazione delle fatture elettroniche, oltre ai dati fiscali della fattura elettronica emessa, il cedente italiano visualizza la fattura elettronica inviata a San Marino, con il relativo esito dei controlli effettuati dall’Ufficio Tributario di San Marino.
Qualora nei 4 mesi successivi all’emissione della fattura, l’Ufficio Tributario non convalida la regolarità (esito negativo), la cessione va assoggettata ad IVA e il cedente Italiano, nei 30 giorni successivi, deve emettere nota di variazione ex art. 26, comma 1, DPR n. 633/72, senza sanzioni e interessi.
L’Ufficio Tributario di San Marino ha reso noto il CODICE DESTINATARIO utilizzabile dai fornitori italiani nelle fatture emesse nei confronti dei clienti sanmarinesi.
Di seguito:
2R4GTO8
(il carattere in grassetto è una lettera)
La mancanza del codice destinatario comporta lo scarto della fattura da parte dello Sdi.
Per maggiori informazioni e assistenza scrivere a info@centrimpresa.it