NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA
COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE
Con la presente si comunica che è in pieno vigore il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza in sostituzione della superata Legge Fallimentare che continuerà tuttavia a produrre effetti esclusivamente per le procedure attualmente aperte.
L’art. 25-novies del D. Lgs 14/2019 (da ultimo integrato con i recenti decreto n.83/2023 e DM 21/03/2023) prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all’imprenditore individuale l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore alle seguenti soglie:
1. INPS – ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
− al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
− all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
2. INAIL – esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
3. Agenzia delle entrate – esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro;
4. Agenzia delle entrate-Riscossione – esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori all’importo di euro 100.000 per le ditte individuali, di € 200.000 per le società di persone e di euro 500.000 per le società di capitali.
La segnalazione è effettuata per consentire di intercettare precocemente eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale.
Le predette segnalazioni potrebbero inoltre influenzare negativamente il rating bancario, con la conseguenza che anche le classificazioni delle imprese ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti potrebbero subire peggioramenti.
In caso di superamento di una delle soglie sopra dettagliate, è necessario quindi valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l’attivazione della procedura di composizione negoziata rivolgendosi alla CCIAA di riferimento del proprio territorio e richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
E’ pertanto necessario per TUTTE LE IMPRESE indipendentemente dalla loro dimensione e tipologia, adottare le misure idonee al fine di verificare la sostenibilità del debito, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l’esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.
Fra le novità più importanti della nuova normativa infatti scatta l’obbligo di dotarsi di adeguati assetti e misure ai sensi dell’articolo 2086 cod. civ., ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.
A tal fine, il decreto istitutivo della crisi d’impresa elenca l’insieme delle misure che l’impresa deve necessariamente adottare, che devono consentire di:
a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati all’attività imprenditoriale svolta;
b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi;
c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e fare un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;
ATTENZIONE !!!
• Il mancato adempimento di dotarsi di adeguati assetti comporta l’insorgenza di una responsabilità patrimoniale illimitata a carico di ogni amministratore e imprenditore, ed in particolar modo gli amministratori possono essere oggetto di azioni di responsabilità da parte di qualsiasi soggetto che intrattiene rapporti economici con l’impresa.
• Al fine di tutelare gli amministratori è pertanto necessario produrre le analisi di cui sopra con cadenza periodica e riportare l’esito delle verifiche su documentazione a data certa al fine di poter dimostrare in un qualsiasi momento futuro che gli amministratori hanno svolto correttamente il compito assegnato dalla legge di prevenzione della crisi d’impresa.
Centrimpresa fornirà un servizio di consulenza che consentirà all’azienda di valutare se le procedure adottate per la propria attività siano in linea con la normativa nella presente esposta.
A breve verranno comunicate le modalità di espletamento del servizio attraverso cui adempiere all’obbligo di legge.
E’ possibile richiedere agli uffici territoriali di Centrimpresa “Il vademecum dell’imprenditore” a seconda della propria tipologia di azienda (“impresa individuale” o “amministratore di società”) che fornisce un’informazione più completa sui nuovi obblighi di legge richiamati nella presente comunicazione.
Per maggiori informazioni contattateci