INVIO CORRISPETTIVI TELEMATICI OLTRE LA MEZZANOTTE
COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE
Con la presente si vuole specificare che, come già ribadito più volte dalla Scrivente, onde evitare contestazioni con l’Amministrazione Finanziaria, in caso di esercizio di un’attività con orario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno di apertura (ad esempio, bar / ristorante con orario 18.00 – 2.00), è opportuno provvedere ad una “prima chiusura di cassa” entro la mezzanotte, in modo tale che il sistema “attribuisca” ai corrispettivi oggetto di invio la data della giornata e non la data del giorno successivo (in cui si effettua l’operazione di chiusura del RT, al termine effettivo dell’attività).
Infatti, se l’attività è esercitata con un orario di apertura nel giorno “X” e orario di chiusura oltre la mezzanotte, nel giorno “X+1” (ad esempio, un bar / ristorante con orario dalle 18.00 alle 2.00), con l’effettuazione della chiusura giornaliera al termine effettivo dell’attività, il RT assume quale “data di rilevazione” quella del giorno “X+1”.
Conseguentemente, al giorno “X” vengono imputati:
- i corrispettivi del giorno “X-1”, se anche per tale giornata si è fatta la chiusura del RT alla chiusura del locale oltre la mezzanotte (nell’esempio, alle 2.00 del giorno “X”);
- corrispettivi pari a “0”, se in tale giornata non è stata effettuata alcuna chiusura del RT (qualora nel giorno “X-1” non si è lavorato o la chiusura è stata fatta entro la mezzanotte dello stesso giorno).
Per semplificare si riporta un esempio pratico:
Orario di apertura: 10.00 mattino – 02.00 di notte
In corrispondenza del giorno 06/09/2023 sui corrispettivi andrà indicata la somma:
- dell’importo della chiusura effettuata alle 02.00 di notte del giorno 06/09/2023 (relativa al solo orario mezzanotte – 02.00 di notte in quanto la chiusura precedente fatta a mezzanotte è relativa al giorno 05/09/2023) e,
- dell’importo della chiusura effettuata entro la mezzanotte del giorno 06/09/2023 (giornata lavorativa del 06/09/2023 dalle 10.00 a mezzanotte) e così via…..
Si coglie l’occasione per sottolineare che poiché i file trasmessi all’Agenzia delle Entrate non contengono tutti i valori necessari utili per procedere alla liquidazione dell’IVA e alla predisposizione delle dichiarazioni la Scrivente ha richiesto da subito alle aziende la consegna fisica del registro dei corrispettivi (ancorché non abbia più valore fiscale) per procedere alla contabilizzazione dei dati.
Ancorché la predisposizione della contabilità e le liquidazioni IVA verranno quindi effettuate sulla base dei dati riportati nel registro dei corrispettivi (sul quale l’azienda annota anche i corrispettivi oltre la mezzanotte), ancorché non ci sia evasione d’imposta, ciò non mette al riparo da possibili contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti quest’ultima effettua i controlli sulle liquidazioni periodiche dell’IVA ricevute sulla base delle fatture elettroniche transitate allo SDI e sulle trasmissioni del Registratore telematico e potrebbe sanzionare il contribuente per errata compilazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
E’ pertanto opportuno e necessario attenersi alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate onde evitare
comportamenti difformi eventuali contestazioni di cui Centrimpresa non sarà responsabile.
Distinti Saluti