NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI DAL 2025 – RIADDEBITO SPESE AL CLIENTE

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE

NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI DAL 2025 – RIADDEBITO SPESE AL CLIENTE

Con la presente si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e addebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito, a condizione che siano pagate dal professionista con strumenti di pagamento tracciati e di conseguenza NON saranno deducibili.

Di conseguenza tale riaddebito NON SARA’ più soggetto a ritenuta d’acconto e non sarà più costo con deduzione integrale per il professionista.

Viene infatti confermato lettera a) di seguito riportata e stabilito lettera b e c) di seguito riportate, che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo le somme percepite a titolo di:

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (continua a sussistere la rilevanza per il contributo INPS del 4% per il professionista iscritto alla gestione separata);
  • rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (es. spese vitto e alloggio, trasporto);
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.

 

Con riferimento al punto b) di cui sopra, viene altresì previsto che tali spese se di importo non superiore a 2.500 euro non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale. 

Si riportano di seguito alcuni esempi di fatturazione:

1.-Professionista in regime ordinario e spese di trasferta oggetto di riaddebito analitico dal 2025

Per l’espletamento dell’incarico un professionista iscritto alla cassa professionale (es.4%) sostiene spese di pernottamento e pasti presso “Albergo X”, per un ammontare pari a 1.000 euro più IVA. La fattura dell’albergo (che deve essere pagata con strumento tracciato) è intestata al professionista, che la contabilizza, portando in detrazione l’IVA assolta sull’acquisto. Tale spesa è poi oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.

  • Fino all’anno 2024 la fattura di riaddebito analitico della spesa sostenuta sarebbe stata predisposta considerando i 1.000 euro di riaddebito quale compenso a tutti gli effetti, e quindi assoggettato a rivalsa del contributo cassa di previdenza e a ritenuta d’acconto.
  • A partire dal 2025 il rimborso non assume più natura di onorario. Di conseguenza non è più assoggettato a rivalsa cassa professionale, subisce ritenuta d’acconto. La parcella di riaddebito emessa nel 2025 è quindi così strutturata se il soggetto è iscritto ad apposita cassa: 

     

    Compenso riferimento incarico professionale……. 2.000,00
    Rimborso analitico spese vitto e alloggio  
    Fattura n. xx del xx gennaio 2025 “Albergo X” pagata con strumenti tracciati 1.000,00 €
    Rivalsa Cassa professionale 4% su 2.000 80,00 €
    Base imponibile IVA 3.080,00 €
    IVA 22% 677,60 €
    Ritenuta d’acconto 20% su onorario € 2.000  -400,00 €
    Netto a pagare 3.357,60 €

In caso di iscrizione alla gestione separata inps e non alla cassa professionale la fattura sarebbe così strutturata:

 

Compenso riferimento incarico professionale……. 2.000,00 €
Rimborso analitico spese vitto e alloggio  
Fattura n. xx del xx gennaio 2025 ”Albergo X” pagata con strumenti tracciati 1.000,00 €
Rivalsa Inps 4% su 2.000 80,00 €
Base imponibile IVA 3.080,00 €
IVA 22% 677,60 €
Ritenuta d’acconto (20% su 2.080) -416,00 €
Netto a pagare 3.341,60 €

 

2.-Professionista in regime forfetario e spese di trasferta oggetto di riaddebito analitico dal 2025
Riprendendo lo stesso esempio di cui sopra, la fattura dell’albergo, intestata al professionista viene semplicemente conservata dallo stesso, e l’IVA assolta sull’acquisto non è detraibile, divenendo di conseguenza una componente della spesa sostenuta.

Tale spesa è poi oggetto di riaddebito analitico in capo al committente.

    • Fino all’anno 2024 la fattura di riaddebito analitico della spesa sostenuta sarebbe stata predisposta considerando i 1.100 euro di riaddebito (1.000 euro più IVA 10%, in quanto indetraibile) quale compenso a tutti gli effetti, e quindi assoggettato a rivalsa del contributo cassa di previdenza.
    • A partire dal 2025 il rimborso non assume più natura di onorario. Di conseguenza non è più assoggettato a rivalsa cassa professionale e quindi la parcella di riaddebito è quindi così strutturata:

       

      Compenso riferimento incarico professionale……. 2.000,00 €
      Rimborso analitico spese vitto e alloggio  
      Fattura n. xx del xx gennaio 2025 ”Albergo X” pagata con strumenti tracciati 1.100,00 €
      Rivalsa Cassa professionale o inps 2.000 80,00 €
      Netto a pagare 3.180,00 €

 

Si sottolinea nuovamente che quanto più sopra esposto si applica laddove le spese siano addebitate analiticamente e pagate con strumenti tracciati, in quanto qualora il riaddebito avvenga a forfait o si ribadisce non sia pagato con strumenti tracciati lo stesso continua ad essere trattato a tutti gli effetti come un onorario imponibile, e quindi è assoggettato a rivalsa cassa professionale e a ritenuta, se applicabile. Si sottolinea inoltre che la Finanziaria 2025 ha previsto che in tali casi, ancorché le spese concorrano al reddito se non pagate con strumenti tracciati saranno comunque INDEDUCIBILI (così anche le spese di rappresentanza).

Si ricorda che il riaddebito è analitico quando:

  • il documento di spesa è intestato al professionista, che ha sostenuto tale spesa in ragione del mandato che gli è stato conferito dal committente;
  • la spesa viene analiticamente addebitata al committente, ovvero ogni singolo documento di spesa viene puntualmente indicato in parcella e la somma addebitata risulta corrispondere esattamente ai documenti, copia dei quali saranno consegnati in visione al committente (unitamente al pagamento con strumenti tracciati).

 

Sotto il profilo speculare delle spese effettivamente sostenute:

  • se il professionista è in regime ordinario dell’IVA (contabilità semplificata), le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%, ed entro massimo il 2% degli onorari conseguiti. Se la spesa è da considerarsi di rappresentanza, fermo restando la deducibilità per vitto e alloggio limitata al 75%, la deducibilità è ulteriormente limitata all’1% del totale dei compensi dell’esercizio;
  • se il professionista è in regime forfetario, la spesa non è deducibile analiticamente (vale la percentuale di forfetizzazione).

E’ evidente che alla luce del quadro delineato, concludendo, il professionista in regime ordinario dell’IVA (contabilità semplificata) che opta per un rimborso a forfait invece che per il rimborso analitico subirà, la “perdita” pari al 25% della rilevanza del costo fiscalmente riconosciuto alle spese di vitto e alloggio, e potenzialmente anche l’ulteriore decurtazione del costo fiscale in ragione dell’ammontare complessivo degli onorari.

Se, invece, il professionista opta per il rimborso analitico, l’operazione sarà redditualmente neutra, e in ogni caso si potrà dedurre il costo delle spese sostenute laddove il rimborso non abbia poi effettivamente luogo.

Nel caso in cui il professionista sia in regime forfetario, se il rimborso viene chiesto indistintamente, ovvero a forfait, le somme saranno considerate a tutti gli effetti onorari, e quindi concorreranno (tenuto conto della sola percentuale di forfetizzazione) alla determinazione del reddito, sia ai fini dell’imposta sostitutiva che ai fini previdenziali. Inoltre, le somme rimborsate sono anche rilevanti ai fini della soglia degli 85.000 euro per il mantenimento del regime agevolato nell’anno successivo, ed ai fini della soglia dei 100.000 euro sotto il profilo dell’estromissione dal regime già in corso d’anno.

Se, invece, il rimborso viene richiesto analiticamente, l’ammontare rimborsato, a partire dall’anno di imposta 2025, sarà irrilevante sotto il profilo reddituale, previdenziale, e del rispetto delle soglie, con evidenti vantaggi per il contribuente che non viene ad essere penalizzato in ragione di quella che, nel concreto, è una mera partita di giro.

Ciò posto, e ad ulteriore comportamento prudenziale è buona prassi, anche per dimostrare l’inerenza del costo, riaddebitare analiticamente in fattura le spese sostenute (taxi, alberghi, ristoranti, biglietti aerei, biglietti treni etc, etc) al cliente.

Gli uffici di Centrimpresa rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti aggiuntivi.

Distinti Saluti

16.01.2025

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