ABOLIZIONE DELL’ESTEROMETRO E UTILIZZO DEL SOLO CANALE SDI PER LE FATTURE ESTERE

A decorrere dall’1.7.2022 i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso / da soggetti esteri (con esclusione di quelle per le quali è emessa bolletta doganale ovvero emessa / ricevuta fattura elettronica), attualmente inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate tramite il c.d.“esterometro”, dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando SdI, secondo “il formato”
previsto per la fattura elettronica.

In sintesi a decorrere dal 1° luglio 2022 l’esterometro è abolito e pertanto occorrerà:

1. Per le operazioni attive: dovrà essere prodotta una fattura elettronica intestata al cliente estero, indicando quale codice destinatario il valore: “XXXXXXX”; la fattura in questione non verrà effettivamente consegnata dal SdI al cessionario\committente estero e pertanto occorrerà comunque consegnarla a quest’ultimo in forma cartacea (la fattura dovrà essere inviata allo sdi nei canonici termini previsti per l’emissione delle fatture elettroniche ossia nei 12 giorni);
2. Per le operazioni passive: il cessionario che riceverà una fattura passiva (cartacea), dovrà generare un
documento di Integrazione (per fatture ricevute da soggetti passivi ue) o di Autofattura (fatture ricevute da soggetti passivi extra-ue) nel formato della fattura elettronica, da trasmettere al SdI, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione / di effettuazione dell’operazione, con riferimento agli acquisti / prestazioni ricevute (tale generazione sarà fatta da Centrimpresa in fase di registrazione contabile).

Con riferimento al punto 1 è necessario che le aziende prendano accordi con gli uffici Centrimpresa per essere istruiti sulla modalità di compilazione delle fatture elettroniche a non residenti negli applicativi utilizzati per l’emissione delle fatture elettroniche (TIC/APP);
Con riferimento al punto 2 è necessario che, al fine di permettere a Centrimpresa di adempiere all’obbligo di inviare allo SDI le autofatture/integrazioni delle fatture d’acquisto ricevute entro i termini stabiliti (ossia entro 15 giorni del mese successivo a quello di ricevimento della fattura di acquisto estera di beni e e servizi), l’azienda faccia pervenire alla Scrivente il documento tempestivamente con l’indicazione sullo stesso della data di ricezione (o con consegna manuale ovvero tramite posta elettronica).

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