Aliquota IVA per alcuni prodotti di panetteria
L’Agenzia delle entrate ha esaminato il trattamento IVA di alcuni prodotti di panetteria composti da ingredienti quali acqua, sale, destrosio, saccarosio, farine integrali, olio di oliva, cereali, semi, nonché spezie.
In taluni prodotti sono presenti anche fiocchi di patate o polvere di ciliegia.
In base alla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 75, co. 2, L. n. 413/1991, come modificata dall’art. ,1 co. 4, L. 145/2018, ai fini IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono comprendersi anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal Titolo III della L. 580/1967, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla L. 580/1967, “ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune”.
Secondo il parere tecnico delle Dogane, uno dei prodotti oggetto dell’interpello (“pagnotta di segale e solo lievito madre”) è riconducibile alla sottovoce NC 1905 9030 (pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore a 5%, in peso, sulla materia secca), mentre gli altri sono da ricondurre alla sottovoce residuale 1905 9080.
Sulla base di tale classificazione, l’Agenzia delle entrate osserva che per la prima tipologia di beni si applica l’aliquota del 4%, mentre per i beni di cui alla sottovoce 1905 9080 occorre operare una distinzione.
Infatti, a seguito della modifica normativa operata dalla legge di bilancio 2019, anche i prodotti classificati in quest’ultima sottovoce possono beneficiare dell’aliquota del 4%, ma a condizione che non contengano ingredienti diversi da quelli contemplati dalla citata norma di interpretazione autentica.
Pertanto, i prodotti riconducibili alla sottovoce 1905 9080 che, oltre agli ingredienti contemplati da detta norma, contengono anche ingredienti ulteriori non previsti dalla stessa (es. fiocchi di patate) sono da assoggettare all’aliquota IVA del 10% (n. 68) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72), mentre gli altri prodotti contenenti solo gli ingredienti ammessi dalla norma medesima sono da assoggettare ad aliquota del 4% (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 546 del 16 agosto 2021).