Concordato Preventivo Biennale – Servizio per le aziende in contabilità presso Centrimpresa
Come già comunicato nella precedente Informativa del mese di aprile, la recente Legge di Riforma Tributaria e i
conseguenti Decreti Legislativi attuativi della stessa hanno previsto l’introduzione dell’istituto del Concordato
Preventivo Biennale (anni 2024 e 2025) grazie al quale gli imprenditori e i professionisti potranno definire
preventivamente con l’Agenzia delle Entrate il proprio reddito.
Qualora il contribuente accetti la proposta dell’Agenzia delle Entrate, le imposte saranno calcolate sul reddito di
impresa/professionale concordato (sulla base dei dati in possesso dell’Agenzia) e dovranno essere versate,
indipendentemente da quello che sarà il reddito effettivo. La tassazione sul maggior reddito avrà un’aliquota sostitutiva
agevolata che varierà in base al punteggio ISA risultante nell’anno 2023: del 15% per ISA inferiore a 6, 12% per ISA da
6 a 7,99 e 10% per ISA pari o superiore a 8.
L’opportunità del concordato preventivo è applicabile anche ai soggetti in regime forfettario solo per l’anno 2024.
L’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato con l’aliquota del 10% in luogo del 15% (3% in luogo del 5%, in
caso di start up).
La tassazione sostitutiva non si estende all’IRAP, che dovrà quindi essere determinata con le modalità ordinarie, non
potendo beneficiare di aliquote agevolate.
Per i periodi d’imposta concordati il contribuente è escluso dagli accertamenti previsti dall’art. 39 del Dpr 600/1973.
Si sottolinea che si potrà aderire all’istituto del concordato e definire il reddito di lavoro autonomo o di impresa e
la base imponibile IRAP se:
• si eserciti attività d’impresa, arti o professioni
• si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA). Per i soggetti in regime forfettario tale opportunità è limitata
all’anno 2024
• non ci siano debiti tributari o contributivi ovvero, nel rispetto dei termini previsti per aderire al CPB, si siano estinti
quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati
dall’Agenzia delle entrate (compresi interessi e sanzioni) ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati
con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione
Non si può aderire se negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti quelli di applicazione del Concordato come
richiamato dal D.Lgv n.13/2024 e successive modificazioni e integrazioni:
• non è stata presentata (ma si era tenuti a farlo) la dichiarazione dei redditi
• si è stati condannati per aver commesso determinati reati (si tratta di quelli previsti dal decreto legislativo n. 74/2000,
dell’articolo 2621 del codice civile, degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale)
• si sia iniziata l’attività nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
• nel 2023, si sia conseguito nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi in tutto o in parte
esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro
autonomo totale;
• per il primo periodo d’imposta del concordato (2024) si abbia aderito al regime forfettario;
• nel primo periodo d’imposta del concordato (2024) si risulti essere interessati da operazioni di fusione, scissione,
conferimento (trattasi di società e enti) e per le società di persone risulti modificata la composizione dei soci;
Nel reddito da dichiarare per il calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze,
minusvalenze e sopravvenienze, i redditi o le quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni,
gruppi di interesse economico o in società ed enti indicati nell’articolo 73 comma 1 del Tuir nonché utili/perdite derivanti
da partecipazioni in società di persone o utili distribuiti da società. Nel valore della produzione netta da dichiarare per il
calcolo della proposta di concordato non vanno considerati i valori di plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze.
In fase di colloquio con le aziende interessate all’adesione verranno dettagliate anche le eventuali cause di
cessazione e decadenza dal concordato.
L’accettazione della proposta del concordato esplica i suoi effetti anche in capo ai soci delle società e ai collaboratori
delle imprese familiari.
Centrimpresa, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge di Riforma Tributaria e i conseguenti Decreti Legislativi
attuativi della stessa, ha calcolato il valore del reddito proposto ai fini del Concordato preventivo biennale e della
produzione netta IRAP (se dovuta) per tutte le aziende per le quali gestisce il servizio di contabilità (anche alle
imprese forfettarie) al fine di fornire alle aziende stesse tutte le informazioni utili per poter procedere ad una valutazione
ponderata e prendere le relative decisioni in merito a tale nuovo adempimento.
Gli importi di cui sopra verranno comunicati o personalmente in fase di colloquio o con apposita comunicazione.
Il corrispettivo di tale servizio, pari a €. 30,00 più IVA, verrà addebitato nella fattura delle competenze del 4°
trimestre/mese di ottobre.
Le aziende che valutati gli importi volessero prendere in considerazione l’ipotesi di adesione al Concordato preventivo
biennale, potranno chiedere un appuntamento presso i nostri uffici per valutare insieme l’opportunità o meno di aderire
alla proposta di Concordato preventivo fatta dall’Agenzia delle Entrate ed avere le indicazioni utili per esercitare tale
adesione (che dovrà poi essere formalizzata entro il prossimo 31 ottobre 2024).
L’importo della predisposizione e trasmissione dell’adesione sarà pari a €. 70,00 più IVA.