“DECRETO 1000 PROROGHE 2024” – CONVERSIONE IN LEGGE

COMUNICAZIONE ALLE AZIENDE

Facendo seguito alla Comunicazione del 31.12.2024, di seguito si riportano le modifiche effettuate al c.d. “Decreto 1000 proroghe 2024” in sede di conversione in Legge:

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI

E’ confermato lo slittamento al 31.03.2025 del termine per stipulare l’assicurazione contro i rischi catastrofali introdotto dalla Finanziaria 2024.

Si ricorda che l’obbligo di stipula di contratti assicurativi per le imprese, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese a copertura dei danni ai beni (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni, era stato posto dalla Finanziaria 2024; si ricorda poi che in sede di conversione del c.d. Decreto collegato alla Finanziaria 2025, è stato previsto che l’oggetto della copertura assicurativa è riferito ai predetti beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.

Ciò significa che le aziende dovranno stipulare polizze per i beni immobili ossia terreni, fabbricati, macchinari, attrezzature industriali e commerciali. L’obbligo assicurativo deve prevedere deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Si preme sottolineare che le imprese che non stipulano un’assicurazione entro il termine previsto, si vedranno limitare la possibilità di accedere ad eventuali contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, che potrebbero essere istituite in caso di calamità naturali.

E’ stato pubblicato lo specifico Decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con il quale sono state definite una serie di ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione (tra cui le modalità di individuazione degli eventi calamitosi suscettibili di indennizzo, le regole di determinazione e adeguamento periodico dei premi, nonché le modalità di coordinamento degli interventi rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa), d’interesse per le assicurazioni che dovranno stipulare le relative polizze.

Pertanto, le aziende dovranno contattare un’assicurazione per adempiere all’obbligo in argomento.

Nel caso avessero già un’assicurazione sull’attività dovranno integrare tale polizza con la copertura dei rischi catastrofali.

 

ESENZIONE EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA PRESTAZIONI SANITARIE

In sede di conversione in legge è stato esteso fino al 31.12.2025 (prima della sua conversione il decreto-legge 1000 proroghe aveva previsto quale scadenza il 31.03.2025) il divieto di emissione della fattura elettronica ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria con riferimento a tutte le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.

Si coglie l’occasione per ricordare che l’adempimento dell’invio al STS ha cadenza semestrale (entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo per il secondo semestre, quindi entro il 31/01/2025 invio del 2° semestre 2024).

Si ricorda inoltre che è dal 2024 abolito l’obbligo in capo ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di registrazione dei corrispettivi giornalieri esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.

 

ROTTAMAZIONE QUATER – REMISSIONE IN BONIS

Viene previsto, limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate a suo tempo per aderire alla “Rottamazione-quater”, la remissione in termini per i soggetti che al 31.12.2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a causa dell’omesso / insufficiente / tardivo pagamento di quanto dovuto.

Rientrano, pertanto in tale facoltà solo i debiti, già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater”, per i quali o non sono state versate una o più rate ovvero sono state versate tardivamente rispetto al previsto termine (anche considerando i 5gg di tolleranza), in scadenza al 31.12.2024.

Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione, pubblicherà sul proprio sito (ad oggi non ancora note).

Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025

 

oppure

  • fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

 

Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.

Si rammenta infatti che la “decadenza” da un piano di pagamento della Definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale” (ossia le somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.

Chi si trovasse nella condizione di decadenza potrà contattare gli uffici di Centrimpresa per maggiori informazioni.

Per i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, si dovrà invece proseguire con il piano di pagamento già in corso.

 

BONUS ALBERGHI

È confermata la proroga al 31.10.2025 del contributo a fondo perduto per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica a favore delle strutture alberghiere, agriturismi ed imprese del comparto turistico / ricreativo / fieristico / congressuale, compresi gli stabilimenti balneari / complessi termali / porti turistici e parchi tematici.

Il contributo è erogato sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute. I medesimi soggetti possono usufruire di un contributo a fondo perduto non superiore al 50% della spesa sostenuta per gli interventi, nel limite massimo di € 100.000 per ciascun beneficiario, per:

  • gli interventi strutturali, di riqualificazione energetica e antisismici;
  • gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento di tali attività;
  • gli interventi di digitalizzazione.

 

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a € 40.000 che può essere aumentato anche cumulativamente:

  • fino a € 30.000, nel caso in cui l’intervento preveda una quota di spesa per la digitalizzazione / innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell’importo totale;
  • fino a € 20.000, nel caso di imprese / società di cui all’art. 53, D.Lgs. n. 198/2006, per l’imprenditoria femminile, società cooperative e società di persone costituite almeno al 60% da giovani, società di capitali le cui quote pari almeno ai 2/3 sono detenute da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani operanti nel settore turistico (dai 18 ai 35 anni);
  • fino a € 10.000, nel caso di imprese / società la cui sede operativa è ubicata nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Per accedere alle agevolazioni sarà necessario presentare, in via telematica, apposita domanda in cui si dichiara il possesso dei requisiti necessari per la fruizione degli incentivi sulla piattaforma telematica Invitalia.

 

06.03.2025

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