Decreto c.d. 1000 Proroghe – NOVITA’
LIMITE DEL CONTANTE
Differito al 1° gennaio 2023 il passaggio a € 999,99 euro della soglia limite per il trasferimento di contante tra soggetti diversi.
Fino ad allora, quindi per tutto il 2022, il divieto scatta a quota € 1.999,99.
TAX CREDIT BENI STRUMENTALI – CONSEGNA “LUNGA” PER LE PRENOTAZIONI 2021
Per perfezionare gli investimenti in beni strumentali “prenotati” (cioè con ordine accettato dal venditore e pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2021), ci saranno sei mesi in più. L’operazione, quindi, potrà concludersi entro il 31 dicembre 2022 (non più entro il 30 giugno 2022), beneficiando ugualmente delle aliquote di bonus in vigore per il 2021, più vantaggiose di quelle stabilite per il 2022.
Interessati dalla novità sono sia gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari, sia i beni materiali inclusi nell’allegato A della legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
BONUS PSICOLOGO
E’ prevista l’erogazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finalizzato al sostenimento di spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti nell’apposito elenco degli psicoterapeuti.
La misura agevolativa nasce in considerazione dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, causate dall’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Un decreto interministeriale (Salute ed Economia e finanze), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Milleproroghe”, definirà le modalità per la presentazione della domanda di accesso al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti per la sua assegnazione L’importo, fino a un massimo di 600 euro per persona, sarà diversificato in funzione dell’indicatore della situazione economica equivalente, privilegiando chi ha un valore Isee più basso e lasciando fuori chi supera i 50mila euro.
NUOVA RATEIZZAZIONE PER I DECADUTI
I contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come, invece, ordinariamente richiesto.
L’opportunità è concessa, dietro presentazione di apposita richiesta tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, esclusivamente ai debitori decaduti prima dell’8 marzo 2020, cioè prima che la legislazione emergenziale decretasse la sospensione delle attività di riscossione (per i contribuenti di Lombardia e Veneto rientranti nella “zona rossa” istituita all’inizio dell’emergenza sanitaria, la deadline è fissata al 21 febbraio 2020).
La nuova domanda di rateazione, per un totale di 72 rate mensili, potrà essere presentata, attraverso l’apposito servizio online messo a disposizione da Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2022.
Per le richieste di dilazione presentate entro il 30 aprile 2022 restano acquisite le somme eventualmente già versate, anche a seguito di una rinnovata dilazione con saldo delle rate scadute.
Si ricorda che ai provvedimenti di accoglimento della richiesta di dilazione, se presentata entro il 31 dicembre 2021, la decadenza del beneficio della rateazione accordata dall’agente della riscossione si verifica in caso di mancato pagamento di 10, anziché 5 rate, anche non consecutive.
Per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza del beneficio della rateazione si verifica in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
Inoltre, si deve dimostrare lo stato di difficoltà del debitore al superamento della soglia di debito complessiva di 60.000 euro e non 100.000 euro, come previsto per le istanze inviate fino al 31 dicembre 2021.
SANATORIA PER I MODELLI CU 2015-2017
Viene disposta la non applicabilità delle sanzioni per i sostituti d’imposta che hanno trasmesso in ritardo o in maniera errata le certificazioni uniche relative alle somme e ai valori corrisposti per i periodi d’imposta dal 2015 al 2017, a patto, però, che abbiano provveduto all’invio della corretta certificazione entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine ordinario, che è fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme o i valori sono stati corrisposti.
Al verificarsi di tali circostanze, dunque, non sarà applicata la sanzione di 100 euro prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un massimo di 50mila per sostituto d’imposta.
RECUPERO IVA FALLIMENTI, CAMBIA LA DECORRENZA
Anticipata di un giorno la decorrenza della disposizione contenuta nel “Sostegni-bis” secondo la quale, con riferimento alle procedure concorsuali, il cedente del bene o il prestatore del servizio può detrarre l’Iva da mancato pagamento già dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato alla procedura, senza doverne attendere l’infruttuoso esperimento. È ora specificato che la novità si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso (data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la norma), non a quelle avviate successivamente a tale data.
BONUS PRIMA CASA, TERMINI SOSPESI PER ALTRI TRE MESI
Estesa dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’efficacia della norma, dettata dal “decreto Liquidità”, che ha sospeso, a partire dal 23 febbraio 2020, alcuni termini relativi all’applicazione di agevolazioni fiscali legate all’acquisto o al riacquisto della prima casa.
In particolare la sospensione riguardava i termini di cui alla nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione nonché il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originaria in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto e il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.
DETRAIBILI LE SPESE 2021 PER VISTI E ASSEVERAZIONI
Per superare i dubbi sorti a causa dell’accavallarsi delle norme in materia, arriva la precisazione che le spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a tutti gli interventi edilizi agevolabili sono detraibili, anche quelle sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021, cioè dalla data di entrata in vigore del “decreto Antifrodi”, che ha esteso a tutti i bonus, esclusi quelli riferiti ad opere di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro (a meno che non si tratti del “bonus facciate”), l’obbligo del visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese.
PROROGA SANZIONI PER INOSSERVANZA DI OBBLIGHI INFORMATIVI
Come noto, è stato previsto per le imprese, le associazioni, le fondazioni, le ONLUS e le cooperative sociali l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni.
L’inosservanza del suddetto obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di duemila euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.
Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.
Al proposito, si ricorda che era prevista la decorrenza delle suddette sanzioni per l’inosservanza degli obblighi informativi per l’anno 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Ora:
• le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021, riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2020, si applicano dal 1° luglio 2022;
• le sanzioni relative all’inosservanza degli obblighi informativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2022, riferite alle erogazioni ricevute nell’anno 2021, si applicano dal 1° gennaio 2023.