Esonero Canone Rai – Credito d’Imposta
Per l’anno 2021, è stato previsto l’esonero del versamento del canone RAI per le
strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti
al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore.
In questi giorni la RAI, con pubblicazione di un messaggio sul proprio sito ha specificato
che, qualora il canone per il 2021 sia stato comunque pagato:
- se il versamento è stato effettuato entro e non oltre il 22 marzo 2021, il relativo importo
potrà essere recuperato mediante la compensazione tramite modello F24, da presentare
solo attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; - se invece il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà
imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021.
Peraltro, in caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1 gennaio 2022,
potrà ancora essere inviata una mail per richiedere il rimborso a
abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it, corredata della
documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per
il bonifico.
Con riferimento al punto 1 con soluzione Ministeriale n.6 del 25.01.2022 l’Agenzia delle Entrate,
per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta spettante in
quanto, ancorché esonerati hanno comunque versato il suddetto canone entro il 22 marzo 2021,
ha istituito il codice tributo.
Le aziende che rientrano nella casistica, al fine di compensare il credito d’imposta, dovranno far
pervenire a Centrimpresa la quietanza del pagamento del canone RAI relativo all’anno 2021 dalla
quale si evince sia l’importo sia la data di versamento che non dovrà essere superiore al 22 marzo
2021.