FINANZIARIA 2024 – NOVITA’

ABOLIZIONE IVA 5% PER ALCUNI PRODOTTI
Viene eliminata l’aliquota Iva agevolata al 5% (che passa al 10%, così come quella per i pannolini per bambini) prevista per i prodotti assorbenti ed i tamponi per la protezione dell’igiene femminile e per il latte, in polvere o liquido, nonché per alcuni prodotti per l’alimentazione di lattanti e primi infanti. Stessa sorte anche per l’Iva relativa ai seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
Inoltre, anche per i mesi di gennaio e febbraio 2024, i pellet sono soggetti all’Iva con l’aliquota ridotta, del 10%.

CESSIONI DI BENI A “TURISTI” EXTRA UE SENZA IVA
I soggetti extra UE possano acquistare beni in Italia senza applicazione dell’IVA ovvero con diritto di chiedere il rimborso dell’iva assolta, a condizione che siano soggetti “privati” residente/domiciliato in uno stato Extra-UE, che i beni acquistati siamo utilizzati per usi personali/familiari e che gli stessi siano trasportati fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello di acquisto.
A decorrere dal 1° febbraio p.v. la disposizione si applica ai beni di valore complessivo superiore a € 70,00 (IVA compresa) in luogo di € 154,94

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI
E’ riproposta la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non e dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024. L’imposta sostitutiva da versare è pari al 16% e può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 30/06/2024.

RITENUTA BONIFICI
E’ aumentata dall’8% all’11%, a decorrere dal 1° marzo 2024, la ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.

RITENUTA PROVVIGIONI AGENTI DI ASSICURAZIONE
E’ soppressa l’esenzione dell’applicazione della ritenuta a titolo d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazioni. Pertanto a decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione è pari a quella applicati agli altri soggetti che ricevono provvigioni (23% sul 50% ovvero sul 20% se ci si avvale di dipendenti/collaboratori).

ADEGUAMENTO ESISTENZE INIZIALI
E’ stabilito che gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono procedere, relativamente al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023, all’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il pagamento dell’Iva e di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, in misura pari al 18%;

WELFARE AZIENDALE
Com’è noto, l’art. 51, co. 3, TUIR prevede che “non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”.
Solo per il 2024, la misura di non imponibilità IRPEF è elevata a 1.000,00 euro per tutti i dipendenti e a 2.000,00 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

PREMI DI PRODUTTIVITÀ
E’ previsto che per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5%: viene dimezzata, in questo modo, l’aliquota prevista dalla Finanziaria 2016.

DETASSAZIONE DEL LAVORO
Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,  è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno ed alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.

LOCAZIONI BREVI
La finanziaria interviene sul regime fiscale delle locazioni brevi (fino a 30 giorni), prevedendo un aumento della tassazione sugli affitti brevi o turistici, per coloro che hanno optato per la cedolare secca, che passa dal 21 al 26%.

PLUSVALENZE DA CESSIONI DI BENI IMMOBILI SUI QUALI SI È USUFRUITO DI SUPERBONUS
A partire dal 1° gennaio 2024, se l’immobile, su cui sono stati effettuati interventi di riqualificazione al 110%, viene rivenduto prima di dieci anni dalla fine lavori, la plusvalenza del 26% andrà calcolata tenendo conto del maggior valore dovuto ai lavori di ristrutturazione.

COMPENSAZIONI IN F24 CON SERVIZI TELEMATICI
A decorrere dall’1.7.2024 è disposto che i soggetti, che intendono effettuare la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’Irap,
ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi nonché dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore.
Quindi viene estesa la disciplina previgente, che imponeva il versamento tramite i servizi telematici solo se, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale fosse di importo pari a zero.

ACCISE SUI TABACCHI
E’ modificato l’ammontare delle accise per le sigarette: l’importo specifico fisso per unità di prodotto, viene adesso determinato, per l’anno 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a decorrere dall’anno 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette.
L’accisa minima viene portata, da euro 115, ad euro 147,50 dal 2024 e ad euro 148,50 dal 2025 per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.
Per le sigarette, l’onere fiscale minimo, viene aumentato: il PMP (prezzo medio ponderato) viene innalzato dal 98,50 al 98,70% per il 2024 e dal 98,60 al 98,80% per il 2025.
Quanto ai tabacchi da inalazione senza combustione, sono sottoposti ad accisa in misura pari al 42% (invece che 41%, come precedentemente previsto) dal 2026.
Infine, quanto ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, essi sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al 15% e al 10% dal 1°
gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024, al 16% e all’11% dal 1° gennaio 2025, al 17% e al 12% dal 1° gennaio 2026.

IVIE ED IMPOSTA DI BOLLO SUI PRODOTTI FINANZIARI
La finanziaria aumenta l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato, che passa dallo 0,76% all’1,06% del valore degli immobili.
E’ stabilita inoltre al 4 per mille annuo l’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato all’estero da soggetti residenti nel territorio dello stato.

CESSIONI METALLI PREZIOSI
Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari corrispettivo della cessione, e non più in misura pari al 25% della stessa.

ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000
E’ introdotta l’esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24 dei crediti tributari / contributivi in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati all’Agente della riscossione per importi complessivamente superiori a € 100.000 per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

CESSAZIONE PARTITA IVA
la Legge di Bilancio 2024 stabilisce che ai soggetti ai quali erano stati accertati i presupposti per la chiusura della partita IVA, ovvero l’aveva chiusa volontariamente prima della notifica del provvedimento, nei dodici mesi precedenti alla domanda di apertura di una nuova partita IVA, in caso di riapertura è richiesta una garanzia fideiussoria di almeno 50.000 euro per tre anni, accompagnata dal pagamento della sanzione di 3.000 euro.

ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI
È confermato l’obbligo per le imprese, con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, di stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni /esondazioni, a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali).

ISCRO A REGIME DAL 2024
È confermato il riconoscimento a regime dal 2024 dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.

SABATINI TER
E’ rifinanziata la Sabatini-ter .

BONUS CARBURANTE AUTOTRASPORTO C/TERZI ALLE SPESE LUGLIO
E’ stata prevista l’estensione alle spese sostenute nel mese di luglio 2022, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nella misura massima del 12% della spesa sostenuta a favore delle imprese esercenti l’attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t iscritte nell’Albo autotrasportatori di beni per c/terzi di cui all’art. 24-ter, comma 2, lett. a), n. 1, D.Lgs n. 504/95.

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